Cessione del credito 110: cosa è, come funziona ed esempio pratico

Il 31 agosto l’Enea ha pubblicato i dati sul numero dei cantieri coinvolti dal Superbonus 110%, come si può notare dai numeri presenti nella tabella qui sotto, la misura studiata dal governo precedente, l’ormai famoso Decreto Rilancio nr. 34/2020, ha ormai fatto letteralmente decollare il numero dei cantieri interessati dalle opere di efficientamento energetico, ed il tasso di crescita dei nuovi cantieri è ancora in aumento.

Partendo dalla data del 1 luglio 2020, data dalla quale si potevano iniziare a sostenere le spese per gli interventi di cui sopra, fino al 31 agosto 2021, sul sito dell’Enea sono state effettuate 37.128 asseverazioni per un totale complessivo di lavori pari a 5,68 miliardi euro, di cui 3,91 miliardi di lavori già effettuati. Sono numeri importanti che stanno contribuendo in maniera significativa alla crescita del PIL.

Ad oggi sono ancora tanti i dubbi per le imprese che vorrebbero effettuare il famoso “sconto in fattura” e per i privati che possono anticipare le spese e vogliono fare la Cessione diretta con un istituto finanziario.

Dubbi che riguardano la tipologia dei lavori da effettuare, dubbi sulla possibilità di effettuare degli interventi misti, ovvero degli interventi che ad esempio combinano gli interventi del Bonus facciate con quelli del Superbonus e quelli del Sismabonus, dubbi sui rischi di controllo da parte dell’agenzia delle entrate, e dubbi sul fatto che le banche siano veramente disposte a comprare il “credito d’imposta” relativo ai lavori effettuati ed infine dubbi sulle attuali tempistiche di validità delle agevolazioni previste

Cominciamo proprio dall’ultimo punto appena citato, ovvero le attuali tempistiche relative agli interventi agevolati.

Per quanto riguarda il Bonus Facciate 90%, ed il Bonus sulle Ristrutturazioni “normali” al 50%, ovvero quelle previste dall’Art 16 del TUIR del 22/12/1986 , per entrambe queste misure al momento la data di scadenza è il 31/12/2021. Sarà la legge di bilancio 2022, generalmente preparata a dicembre che determinerà se la scadenza sarà prorogata o meno.

Per quanto riguarda la durata del credito d’imposta relativo all’Acquisto di case Antisismiche da costruttori che hanno demolito e ricostruito con criteri antisismici, e che hanno alienato gli immobili entro 18 mesi dalla conclusione del cantiere, la data ultima per effettuare i rogiti per gli appartamenti è fissata al 30 giugno 2022 per gli immobili ad uso residenziale, mentre la data ultima è il 31 dicembre 2021 per gli immobili ad uso non residenziale. Rif. Risposta ad interpello nr 556/2021 dell‘AdE.

Per quanto riguarda il Superbonus ed il Sismabonus, in seguito alla conversione in legge del D.L. 06/05/2021, ad oggi le date di scadenza degli interventi sono le seguenti :

  • Per i proprietari di edifici unifamiliari il 30/06/2022
  • Per i proprietari di edifici multifamiliari con un massimo di 4 unita, la scadenza è prevista per il 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 siano già stati sostenuti il 60% dei lavori sulle parti comuni.
  • Per i condomini la scadenza è prevista per il 31/12/2022
  • Per le IACP la scadenza prevista è il 30/06/2023

La scorsa settimana il governo si è finalmente espresso sulla proroga temporale degli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef), il governo nell’ambito del sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 ha indicato di poter confermare gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici.

L’annuncio della scorsa settimana si dovrà poi tradurre in decreti legge e decreti attuativi, ma de fatto il governo ha confermato il prolungamento dei Bonus almeno per tutto il 2023.

Per quanto riguarda gli altri Bonus, si dovrà aspettare novembre e dicembre per la prima bozza della Finanziaria 2022, per la conferma del prolungamento.

Trattiamo ora un altro aspetto che genera ancora molti dubbi tra le imprese ed i privati, ovvero che tipo di lavori posso fare? Sono possibili interventi misti? Tralasciamo per il momento il Sismabonus che segue delle logiche diverse.

Cominciamo con quanto previsto dal Decreto Rilancio del maggio 2020 che ha istituito il Superbonus.

Il legislatore ha voluto puntare sull’efficientamento energetico degli edifici, perchè l’edilizia residenziale è una dei settori che impatta maggiormente sull’inquinamento atmosferico, e sull’uso delle risorse energetiche, risorse di cui l’Italia è fondamentalmente sprovvista.

Il Superbonus prevede che per poter usufruire di questo credito d’imposta pari al 110%, a fine lavori gli edifici debbano migliorare il proprio profilo di almeno due classi energetiche.

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tra quelli indicati nell’art. 14 del DL n. 63 del 2013 possono essere utilizzati per poter raggiungere il doppio salto di classe energetica.

Il Legislatore ha però distinto tra interventi “Trainanti” ovvero degli interventi obbligatori per poter usufruire del Superbonus, ed interventi “Trainati” ovvero altri tipi di interventi che si possono fare solo se viene realizzato almeno un intervento “Trainante”.

Gli interventi “Trainanti” sono di due tipi:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate (ovvero il famoso Cappotto)
  • Sostituzione deli impianti di climatizzazione invernale (l’impianto di riscaldamento)

Per poter usufruire del Superbonus bisogna necessariamente effettuare uno di questi due interventi, o entrambe gli interventi. Questi interventi permettono di “Trainare” altri tipi di lavori di efficientamento energetico, i famosi lavori “Trainati” di cui riportiamo un elenco esemplificativo:

  • Sostituzione degli infissi e dei serramenti
  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Installazione di sistemi di accumulo di energia
  • Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
  • Schermature Solari
  • Coibentazione strutture

Il legislatore ha previsto un massimale per ogni tipo di lavoro per ogni unità abitativa.

Ad esempio per le unità unifamiliari i massimali sono i seguenti:

  • Cappotto termico 50.000 euro
  • Sostituzione impianto di riscaldamento 30.000 euro
  • Sostituzione di serramenti ed infissi 54.545 euro
  • Impianto fotovoltaico 2.400 euro per ogni KW
  • Sistema di accumulo 1.000 euro per ogni KW
  • Colonnine di ricarica 2.000 euro a colonnina

Rimandiamo alla guida dell’Agenzia delle Entrate per i massimali previsti per ogni tipologia di edificio.

I massimali dei singoli interventi del Superbonus sono cumulabili tra loro, inoltre si possono combinare tra loro anche interventi di Superbonus ed interventi che rientrano nelle altre tipologie di Bonus.

Ad esempio all’interno di un cantiere in cui si tanno facendo dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio, si posso prevedere il rifacimento dei bagni, o la sostituzione delle porte interne, che sono lavori che non hanno nulla a che fare con il risparmio energetico, ma rientrano nel Bonus ordinario di ristrutturazione edilizia. Si possono combinare con il Superbonus anche dei lavori rientranti nel Bonus facciate, ad esempio i rifacimenti delle ringhiere di un balcone.

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