Il superbonus 110 è stato confermato e prolungato.
Il governo Draghi ha deciso di seguire il sentiero tracciato dal precedente governo Conte nell’ambito del Superbonus 110. Non vi è dubbio che la misura in questione stia funzionando molto bene come strumento di crescita economica ed occupazionale. Non solo gli investimenti vanno in una delle direzioni tracciate dal PNRR, quello della “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, ma perseguono l’obiettivo della Commissione Europea di un efficientamento energetico del 30% del parco immobiliare italiano.
Il governo ha deciso si prolungare le date di scadenza per gli interventi di Superbonus 110.
Vediamo in dettaglio le nuove scadenze previste per le varie tipologie di bonus.
Superbonus 110 : per gli interventi nei Condomini, nei Condomini minimi, e per i proprietari unici da 2 a 4 unità immobiliari, la detrazione è stata prolungata fino al 31/12/2025, con una detrazione al 110% per i lavori eseguiti fino al 31/12/2023, per poi scendere al 70% per i lavori eseguiti fino al 31/12/2024, ed infine al 65% per i lavori eseguiti fino al 31/12/2025. Tutto questo salvo successive ed ulteriori proroghe.
Per gli edifici unifamiliari la scadenza è stata prolungata fino al 31/12/2022, purchè entro il 30/06/2022 si raggiunga almeno il 30% dei lavori da effettuare.
Il Bonus facciate è stato prolungato fino al 31/12/2022, ma la detrazione scende dal 90% al 60%.
Tutti gli altri bonus edilizi precedenti al Superbonus 110, ovvero quelli relativi alla ristrutturazione ordinaria al 50%, quelli relativi all’efficientamento energetico al 65%, e quelli relativi al Sismabonus ordinario con % che vanno dal 70 fino all’85%, sono stati prolungati fino al 31/12/2024.
A questi bonus, è stata aggiunta la nuova versione del Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Parliamo di nuova versione, perché in realtà i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono già considerati come lavori trainati all’interno del Superbonus 110. Questa nuova misura fa invece riferimento al Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, nr 236, e la legge di bilancio recita : Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
E’ una misura più snella rispetto al Superbonus 110% e può essere utilizzata da tutti i contribuenti, non solo le persone fisiche, su edifici già esistenti. Non devono essere necessariamente edifici residenziali.
La detrazione è pari al 75% delle opere realizzate, ed il massimale per le spese è pari a 50.00 euro per gli edifici unifamiliari, a 40.000 per ogni unità immobiliare fino ad 8 unità, per poi scendere a 30.000 per le ulteriori unità.
LA CESSIONE DEL CREDITO
La legge di bilancio ha anche confermato la possibilità per tutti i Bonus Edilizi, Superbonus 110% e Bonus Ordinari, di Optare in luogo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi della Cessione del Credito ai soggetti che effettuano i lavori (il cosiddetto Sconto in fattura), oppure a Banche, Assicurazioni ed Intermediari Finanziari. Per un maggior approfondimento dell’argomento rimandiamo all’art sulla cessione del credito e sul suo funzionamento.
IL PRESTITO PONTE
Il prestito ponte è strettamente collegato allo strumento della cessione del credito.
Le Banche sono disposte ad erogare i cosiddetti Prestiti Ponte, se sono certe che i loro clienti stiano effettuando dei lavori che genereranno un importo di credito d’imposta che sia oggetto di una possibile cessione del credito.
Le Banche prendono in esame una richiesta di Prestito Ponte solo dopo avere verificato, o dopo aver fatto verificare da delle Piattaforme di Certificazione Documentale, la documentazione relativa al cantiere oggetto dei lavori. Il prestito è collegato al singolo cantiere ed alla cessione di credito correlata, e la sua durata è commisurata alla durata del cantiere. Il prestito ponte si estingue con il termine del cantiere e con la cessione del credito d’imposta derivante. Per un approfondimento sull’argomento rimandiamo all’articolo Sconto in fattura 2022 e prestito ponte