Il 31 agosto l’Enea ha pubblicato i dati sul numero dei cantieri coinvolti dal Superbonus 110%, come si può notare dai numeri presenti nella tabella qui sotto, la misura studiata dal governo precedente, l’ormai famoso Decreto Rilancio nr. 34/2020, ha ormai fatto letteralmente decollare il numero dei cantieri interessati dalle opere di efficientamento energetico, ed il tasso di crescita dei nuovi cantieri è ancora in aumento.
Partendo dalla data del 1 luglio 2020, data dalla quale si potevano iniziare a sostenere le spese per gli interventi di cui sopra, fino al 31 agosto 2021, sul sito dell’Enea sono state effettuate 37.128 asseverazioni per un totale complessivo di lavori pari a 5,68 miliardi euro, di cui 3,91 miliardi di lavori già effettuati. Sono numeri importanti che stanno contribuendo in maniera significativa alla crescita del PIL.

Ad oggi sono ancora tanti i dubbi per le imprese che vorrebbero effettuare il famoso “sconto in fattura” e per i privati che possono anticipare le spese e vogliono fare la Cessione del credito diretta con un istituto finanziario.
Dubbi che riguardano la tipologia dei lavori da effettuare, dubbi sulla possibilità di effettuare degli interventi misti, ovvero degli interventi che ad esempio combinano gli interventi del Bonus facciate con quelli del Superbonus e quelli del Sismabonus, dubbi sui rischi di controllo da parte dell’agenzia delle entrate, e dubbi sul fatto che le banche siano veramente disposte a comprare il “credito d’imposta” relativo ai lavori effettuati ed infine dubbi sulle attuali tempistiche di validità delle agevolazioni previste
TEMPISTICHE
Cominciamo proprio dall’ultimo punto appena citato, ovvero le attuali tempistiche relative agli interventi agevolati.
Per quanto riguarda il Bonus Facciate 90% ed il Bonus sulle Ristrutturazioni “normali” al 50%, ovvero quelle previste dall’Art 16 del TUIR del 22/12/1986 , per entrambe queste misure al momento la data di scadenza è il 31/12/2021. Sarà la legge di bilancio 2022, generalmente preparata a dicembre che determinerà se la scadenza sarà prorogata o meno.
Per quanto riguarda la durata del credito d’imposta relativo all’Acquisto di case Antisismiche da costruttori che hanno demolito e ricostruito con criteri antisismici, e che devono alienare gli immobili entro 18 mesi dalla conclusione del cantiere, la data ultima per effettuare i rogiti per gli appartamenti è fissata al 30 giugno 2022 per gli immobili ad uso residenziale, mentre la data ultima è il 31 dicembre 2021 per gli immobili ad uso non residenziale. Rif. Risposta ad interpello nr 556/2021 dell‘AdE.
Per quanto riguarda il Superbonus ed il Sismabonus, in seguito alla conversione in legge del D.L. 06/05/2021, ad oggi le date di scadenza degli interventi sono le seguenti :
- Per i proprietari di edifici unifamiliari il 30/06/2022
- Per i proprietari di edifici multifamiliari con un massimo di 4 unita, la scadenza è prevista per il 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 siano già stati sostenuti il 60% dei lavori sulle parti comuni.
- Per i condomini la scadenza è prevista per il 31/12/2022
- Per le IACP la scadenza prevista è il 30/06/2023
La scorsa settimana il governo si è finalmente espresso sulla proroga temporale degli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef), il governo nell’ambito del sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 ha indicato di poter confermare gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici.
L’annuncio della scorsa settimana si dovrà poi tradurre in decreti legge e decreti attuativi, ma de fatto il governo ha confermato il prolungamento dei Bonus almeno per tutto il 2023.
Per quanto riguarda gli altri Bonus, si dovrà aspettare novembre e dicembre per la prima bozza della Finanziaria 2022, per la conferma del prolungamento. Aspettiamo di vedere i decreti effettivi per avere delle risposte certe.
TIPOLOGIE DI LAVORI
Trattiamo ora un altro aspetto che genera ancora molti dubbi tra le imprese ed i privati, ovvero che tipo di lavori posso fare? Sono possibili interventi misti? Tralasciamo per il momento il Sismabonus che segue delle logiche diverse.
Cominciamo con quanto previsto dal Decreto Rilancio del maggio 2020 che ha istituito il Superbonus.
Il legislatore ha voluto puntare sull’efficientamento energetico degli edifici, perché l’edilizia residenziale è uno dei settori che impatta maggiormente sull’inquinamento atmosferico, e sull’uso delle risorse energetiche, risorse di cui l’Italia è fondamentalmente sprovvista. Sull’argomento l’Italia deve conformarsi a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, ed il governo Italiano ha preso un impegno con Bruxelles, che prevede come obiettivo l’adeguamento da un punto di vista energetico del 50% del settore immobiliare.
Il Superbonus prevede che per poter usufruire di questo credito d’imposta pari al 110%, a fine lavori gli edifici debbano migliorare il proprio profilo di almeno due classi energetiche. Il tecnico incaricato della redazione del progetto termico dell’edificio dovrà realizzare un APE dell’edificio ante lavori, ed un APE prospettica dell’edificio POST lavori che indicherà il miglioramento delle classi energetiche dell’edificio. L’APE Pre relativa all’immobile oggetto degli interventi deve evidenziare che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento ante lavori.
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tra quelli indicati nell’art. 14 del DL n. 63 del 2013 possono essere utilizzati per poter raggiungere il doppio salto di classe energetica.
Il Legislatore ha però distinto tra interventi “Trainanti” ovvero degli interventi obbligatori per poter usufruire del Superbonus, ed interventi “Trainati” ovvero altri tipi di interventi che si possono fare solo se viene realizzato almeno un intervento “Trainante”.
Gli interventi “Trainanti” sono di due tipi:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate (ovvero il famoso Cappotto)
- Sostituzione deli impianti di climatizzazione invernale (l’impianto di riscaldamento)
Per poter usufruire del Superbonus bisogna necessariamente effettuare uno di questi due interventi, o entrambi gli interventi. Questi interventi permettono di “Trainare” altri tipi di lavori di efficientamento energetico, i famosi lavori “Trainati” di cui riportiamo un elenco esemplificativo:
- Sostituzione degli infissi e dei serramenti
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di sistemi di accumulo di energia
- Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
- Schermature Solari
- Coibentazione strutture
Il legislatore ha previsto un massimale per ogni tipo di lavoro per ogni unità abitativa.
Ad esempio per le unità unifamiliari i massimali sono i seguenti:
- Cappotto termico 50.000 euro
- Sostituzione impianto di riscaldamento 30.000 euro
- Sostituzione di serramenti ed infissi 54.545 euro
- Impianto fotovoltaico 2.400 euro per ogni KW
- Sistema di accumulo 1.000 euro per ogni KW
- Colonnine di ricarica 2.000 euro a colonnina
Rimandiamo alla guida dell’Agenzia delle Entrate per i massimali previsti per ogni tipologia di edificio.
I massimali dei singoli interventi del Superbonus sono cumulabili tra loro, inoltre si possono combinare tra loro anche interventi di Superbonus ed interventi che rientrano nelle altre tipologie di Bonus.
Ad esempio all’interno di un cantiere in cui si stanno facendo dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio, si posso prevedere il rifacimento dei bagni, o la sostituzione delle porte interne, che sono lavori che non hanno nulla a che fare con il risparmio energetico, ma rientrano nel Bonus ordinario di ristrutturazione edilizia. Si possono combinare con il Superbonus anche dei lavori rientranti nel Bonus facciate, ad esempio i rifacimenti delle ringhiere di un balcone.
SISMABONUS
Il Sismabonus punta invece il focus sull’adeguamento sismico degli edifici.
Gli immobili oggetto degli interventi antisismici devo trovarsi nelle zone di intervento 1, 2 o 3 previste dalla classificazione sismica del territorio italiano.
Gli interventi devono prevedere un miglioramento di almeno una classe sismica.
Gli interventi possono prevedere l’adeguamento sismico o anche la demolizione e ricostruzione del fabbricato con sistemi antisismici
Prima dell’entrata in vigore della legge del Superbonus, il credito di imposta derivante dall’adeguamento sismico dell’edificio era pari al 70/75% delle spese nel caso di miglioramento di una classe sismica, o pari all’80/85% delle spese nel caso di miglioramento di due classi sismiche (a seconda che i lavori riguardino interventi in abitazioni singole o parti comun di edifici). Il Superbonus ha portato queste percentuali al 110%. L’unica limitazione è data dal tetto massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Da evidenziare che in caso di demolizione e ricostruzione, se la concessione edilizia prevede la possibilità di creare delle nuove unità abitative, il limite di 96.000 euro viene calcolato sul numero delle unità abitative a fine lavori.
L’adeguamento sismico è considerato un intervento trainante e può quindi trainare alcune altre lavorazioni al 110%. L’adeguamento sismico può sempre trainare la realizzazione di un impianto fotovoltaico e dell’impianto di accumulo dell’energia.
Nel caso in cui l’edificio oggetto di lavori di ristrutturazione sia provvisto di un impianto di riscaldamento, all’adeguamento sismico possono essere affiancati dei lavori di efficientamento energetico, come per il Superbonus.
Possono anche essere affiancati dei lavori di ristrutturazione ordinaria, ma questi lavori devono rientrare insieme ai costi per l’adeguamento sismico all’interno del massimale di 96.000 euro.
TECNICI ed ASSEVERAZIONI
Parliamo ora dei tecnici coinvolti e dei rischi legati ai controlli da parte dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate.
All’interno di questa materia complicata che è il Superbonus, la figura dei tecnici è fondamentale per poter riuscire a realizzare un intervento in regola con quanto previsto dalla normativa.
Sia per quanto riguarda l’Ecobonus che per quanto riguarda il Sismabonus è necessaria la figura di un tecnico iscritto all’albo che debba primo di tutto classificare l’edificio da un punto di vista termico (attraverso l’APE energetica), e/o da un punto di vista sismico.
Il tecnico successivamente realizzerà il progetto di efficientamento energetico (la famosa Relazione Tecnica ai sensi della Legge 10 ), condividendo con il committente gli interventi proposti e realizzerà un computo metrico dei lavori da effettuare. Il tecnico può realizzare il computo metrico utilizzando dei prezziari regionali o dei prezziari DEI a seconda dei lavori da effettuare, e se i lavori possono trovare riscontro in uno o nell’altro prezziario.
Una volta condiviso il computo metrico con il committente bisogna trovare le imprese disponibili ad effettuare i lavori.
Per poter usufruire del Superbonus, il tecnico deve effettuare un’Asseverazione dei lavori, che nel caso di efficientamento energetico deve essere effettuata sul portale dell’ENEA.
Il tecnico incaricato, per poter effettuare queste asseverazioni, deve necessariamente aver sottoscritto una polizza assicurativa con dei massimali commisurati al numero ed agli importi delle asseverazioni che intende effettuare.
Infine se il committente intende cedere il credito maturato a terzi, c’è bisogno di un commercialista o di una figura equivalente, che rilasci il visto di conformità relativo alla documentazione dei lavori effettuati.
L’agenzia delle entrate, attraverso l’ENEA potrà effettuare dei controlli a campione sui lavori effettuati al fine di verificare che siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge. Il committente è obbligato a conservare per otto anni la documentazione completa relativa ai lavori effettuati. Nel caso in cui l’Agenzia dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa, può chiedere al contribuente di restituire il credito d’imposta che è stato ingiustamente utilizzato.
Il contribuente potrà rifarsi verso i tecnici in caso di colpa di questi ultimi.
CESSIONE DEL CREDITO
Parliamo ora di come utilizzare il credito d’imposta e della Cessione del credito.
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, il Superbonus ed il Sismabonus generano un credito d’imposta che è pari al 110% dei lavori effettuati.
Questo credito di imposta può essere utilizzato direttamente dal contribuente e portato in detrazione dalle imposte relative all’anno in corso in cui sono state sostenute le spese e nei quattro anni successivi, nel modello 730 o nel modello Unico. Il credito di imposta maturato va quindi ripartito in cinque quote di egual valore, la prima è relativa all’anno in cui sono state fatte le spese, e le altre nei quattro anni successivi.
Se il contribuente intende perseguire questa strada è bene che verifichi, prima di cominciare i lavori, quante sono le imposte che ogni anno paga. Questo perché il credito di imposta deve essere utilizzato nell’anno di competenza e non può essere rimandato all’anno successivo.
Se ad esempio nel 2021 vengono effettuati dei lavori con il Superbonus per un importo pari a 100.000 euro, il committente maturerà un credito d’imposta pari a 22.000 euro per il 2021, ed altri 22.000 per i quattro anni successivi. Per poter sfruttare a pieno il vantaggio fiscale il committente deve avere una tassazione sul reddito almeno pari a 22.000 euro all’anno, altrimenti parte del credito sarà perso.
Il Bonus facciate genera un credito pari al 90% dei lavori effettuati, mentre i lavori di ristrutturazione ordinaria generano un credito d’imposta pari al 50% dei lavori effettuati. Entrambi questi crediti devono essere ripartiti in 10 quote annuali, e non in 5 come per il Superbonus.
In alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta vi è la possibilità di cedere questo credito.
Il credito può essere ceduto all’impresa che effettua i lavori, attraverso lo strumento dello Sconto in fattura,
oppure a terzi che possono essere altri privati, oppure a Banche, Assicurazioni ed altri istituti finanziari.
Per poter effettuare la Cessione del Credito del Superbonus è necessario il Visto di conformità.
La cessione di questo credito d’imposta permette di monetizzare subito l’importo dei lavori effettuati. Il contratto di cessione del credito prevede che una parte ceda un credito futuro e spalmato in cinque o dieci anni, e l’altra parte paghi un importo che è inferiore all’importo totale del credito a seconda della durata prevista. In genere l’importo che viene pagato viene indicato nel contratto con una % dei lavori.
Ogni Banca o istituto finanziario o anche privato è libero di fare la propria offerta commerciale per attrarre i clienti. Sul mercato vi sono infatti numerose proposte commerciali che per il Superbonus prevedono di pagare tra il 97% ed il 104% dei lavori effettuati.
Nel caso in cui l’impresa appaltante effettui lo Sconto in Fattura nei confronti del committente, il credito d’imposta derivante dai lavori effettuati sarà spostato dal committente all’impresa per un importo pari allo sconto effettuato.
Esempio:
- Totale lavori effettuati 100.000 euro tutti con Superbonus.
- L’impresa effettua uno sconto in fattura pari a 100.000 euro.
- In seguito al Visto di conformità ed alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, l’impresa si troverà sul proprio cassetto fiscale un credito d’imposta pari a 22.000 per il 2021, ed altri 22.000 euro per i quattro anni successivi.
In questo caso non si sottoscrive un contratto di cessione del credito, ma in seguito allo sconto del 100% effettuato direttamente in fattura, il credito si genera direttamente in capo all’impresa.
L’impresa può quindi decidere se tenere il credito per sé e portarlo in detrazione d’imposta oppure se venderlo a sua volta ad una Banca o ad un istituto finanziario.
Il credito d’imposta derivante dai lavori del Superbonus e dai Bonus Ordinari si può generare a Fine Lavori, oppure anche a Stato Avanzamento Lavori (SAL).
Per quanto riguarda il Superbonus il legislatore ha previsto che si possano fare al massimo 2 SAL e poi il Fine Lavori, ed il primo SAL deve essere fatto a non meno del 30% dei lavori effettuati.
Cedere il credito generato con i SAL permette al privato, al condominio o all’impresa che fa lo sconto in fattura, di poter effettuare tutti i lavori relativi al cantiere anche senza avere il 100% delle somme a disposizione.
Una volta che i lavori sono arrivati al 30%, il direttore dei lavori prepara la contabilità per il SAL, l’impresa prepara la fattura e passano la documentazione al tecnico che procede con l’asseverazione sul sito dell’Enea. Una volta fatta l’asseverazione si procede con il visto di conformità e la comunicazione all’agenzia delle entrate. Quando il credito si trova sul cassetto fiscale della Banca, la stessa procede con l’accettazione del credito e paga il controvalore come indicato su contratto di cessione precedentemente sottoscritto.
Mediamente, da quando il direttore dei lavori prepara la contabilità per un SAL o per il Fine Lavori, ci vuole circa un mese per incassare i soldi da parte della banca.
Se il privato o l’impresa non hanno i mezzi economici per arrivare al primo SAL, possono chiedere alla Banca di concedere un finanziamento per poter effettuare i lavori. Ogni Banca ha il suo modo di chiamare questo finanziamento collegato ai lavori per il Superbonus, si parla a volte di Prestito Ponte o anche di Anticipazione su Contratti. In ogni caso la Banca effettua una valutazione di merito creditizio sul privato o sull’impresa che fanno la richiesta del finanziamento, e decide se approvare o meno la richiesta che è in ogni caso proporzionata all’importo totale dei lavori da effettuare.
Il prestito è collegato alla cessione del credito, e sarà estinto, tutto o in parte in concomitanza con la Cessione del Credito del Fine Lavori, o con la Cessione fatta al momento dei 2 SAL.